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04 | 10 | 2024
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          COMPENSI  PER  SERVIZI  GUIDA  A  ROMA                      

Nel 2024, con l'aumento del turismo e della richiesta di guide, i compensi delle guide turistiche abilitate a Roma e nel Lazio vanno da 60,00 € a 80,00 € l'ora.

DI SEGUITO RIPORTIAMO L'ULTIMA  DELIBERA  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA /  CITTA'  METROPOLITANA, TENENDO CONTO CHE ERANO VALIDI  PER  IL  2016. La Delibera può essere considerata un punto di riferimento per le altre voci e per la normativa.

                                                                         GUIDE TURISTICHE

Compensi base, esenti da IVA :
 
- compenso base di Euro 133,00 per prestazione professionale giornaliera fino ad un massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone;
 
- una maggiorazione di Euro 2,50 per ogni persona in più oltre le 20;
 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre, pari ad un terzo dell'ammontare liquidato;
 
- una maggiorazione del 15% dell'ammontare liquidato per il servizio prestato nei giorni festivi e dalle ore 20,00 alle ore 7,00; 
 
- una maggiorazione del 25% del compenso base per la seconda lingua se richiesta.
 
I servizi relativi ai Musei Vaticani con la Basilica di San Pietro ed ai tours che si effettuano a Tivoli, Ostia Antica e nelle località della provincia di Roma si svolgono, di norma, in un arco di tempo di quattro ore .
 
Nel caso in cui, per esigenze del committente, la guida dovesse lasciare o raggiungere il gruppo nelle località sopraindicate, il tempo necessario per il viaggio, deve essere conteggiato nella durata del tour.
 
ACCOMPAGNATORI TURISTICI
 
Compensi base, al netto di IVA:
 
- compenso base di Euro 176,00 per prestazione professionale giornaliera (max 8 ore) per servizi di accompagnamento per viaggi in Italia (tours);
 
- compenso base giornaliero di Euro 176,00 per servizi di accompagnamento in città, daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 8 ore ;
 
- compenso base mezza giornata di Euro 103,00 per servizi di accompagnamento in città, daily, ospitality desk, assistenza in aeroporto e porto nei limiti delle 4 ore;
 
- una maggiorazione di Euro 34,00 sul compenso base giornaliero per servizio prestato all'estero (tours);
 
- una maggiorazione di Euro 16,00 per ogni ora eccedente quelle previste dal compenso base;
 
- un compenso base di Euro 55,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino ad un massimo di 2 ore ;
 
- compenso base di Euro 71,00 per transfert da e/o per aeroporti fino ad un massimo di tre ore;
 
- un compenso base di Euro 107,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino ad un massimo di 3 ore;
 
- una maggiorazione del 30% del compenso base per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi;
 
- una maggiorazione di Euro 25,00 per la seconda lingua se richiesta.
 
- Rimborso pasti Euro 25,00;
 
Oltre il numero di 50 partecipanti è richiesta la presenza del secondo accompagnatore con due unità mobili.
 
INTERPRETI TURISTICI
Compensi base, esenti da IVA:
 
A)  - compenso base di Euro 174,00 per prestazione professionale giornaliera massimo 10 ore fuori città;
 
- una maggiorazione del 20% per il servizio prestato nei giorni festivi;
 
- compenso base mezza giornata fuori città di Euro 99,00 per prestazione professionale nei limiti delle 5 ore;
 
B)  - compenso base di Euro 97,00 per prestazione professionale in città fino ad un massimo di tre ore e per gruppi di non oltre 20 persone;
 
- una maggiorazione di Euro 2,50 per una persona in più oltre le venti;
 
- una maggiorazione per ogni ora eccedente le prime tre pari ad un terzo dell'ammontare liquidato;
 
- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e del 20% nei giorni festivi;
 
C) - compenso base di Euro 55,00 per transfert da e/o per le stazioni ferroviarie fino ad un massimo di due ore;
 
- compenso base di Euro 72,00 per transfert da e/o per gli aeroporti e per i servizi in città fino ad un massimo di tre ore;
 
- compenso base di Euro 107,00 per transfert da e/o per porto di Civitavecchia fino ad un massimo di 4 ore;
 
- una maggiorazione del 30% per il servizio prestato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e del 20% nei giorni festivi.
 
NORMATIVA COMUNE
 
Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici hanno diritto ad iniziare e/o terminare le prestazioni nelle zone della città facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto pubblico.
 
Qualora ciò non sia possibile, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per l'eventuale utilizzo di un mezzo idoneo a tal fine necessario.
 
Alle guide ed agli interpreti turistici deve essere corrisposto il compenso base nel caso in cui il servizio richiesto venga annullato con preavviso inferiore alle 24 ore. Agli stessi dovrà essere corrisposto il compenso liquidabile qualora non sia stato possibile effettuare il servizio per mancato annullamento del committente.
 
Nel caso di tour, la cancellazione entro 5 giorni dall'inizio del viaggio comporta il pagamento all'accompagnatore turistico del 40% della tariffa pattuita e, entro le 24 ore, del 50% della medesima.
 
Nel caso di singolo servizio, la cancellazione entro le 48 ore comporta il pagamento all'accompagnatore turistico del 50% della tariffa pattuita, mentre entro le 24 ore comporta il pagamento del 100% della stessa.
 
All'accompagnatore turistico deve essere assicurata la sistemazione in camera singola, con bagno e vitto a carico del committente per il servizio incoming e outgoing. Per il servizio giornaliero, il committente dovrà assicurare il solo vitto.
 
Per compenso base si deve intendere la sola tariffa relativa alla prestazione professionale giornaliera.
 
Tutti i pagamenti devono essere liquidati entro 30 giorni dalla emissione della fattura, come da D.Lgs 231 del 9/10/2002.
 

 
LEGISLAZIONE  SUI  COMPENSI :

Costituzione (art. 36):
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Codice Civile (art. 2233) : “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell' opera e al decoro della professione”.

La legge  (n. 172 del 4-12-2017) contiene il principio dell'equo compenso per le professioni (art. 19 – quaterdecies). La Legge Regionale del Lazio n. 6 del 12-4-2019 la recepisce.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 9-10-2002 stabilisce che i ritardi nei pagamenti non possono superare i 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura (in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE).

Il Diritto Europeo :

Nella Risoluzione del Parlamento Europeo sulle Tariffe delle professioni autonome (n. B5-0247/2001 del 5-4-2001), viene affermato che "la Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non impedisce agli Stati Membri di stabilire tariffe obbligatorie". Vengono citate le varie Sentenze della Corte di Giustizia Europea che si sono pronunciate in tal senso. Le professioni, al fine di garantire elevati livelli di qualità dei servizi e il rispetto dell'etica professionale, hanno il diritto di fissare specifici standard di valore. Gli Stati membri possono fissare tariffe obbligatorie.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea, pubblicata il 8-12-2016 (cause riunite C-532/15 e C-538/15), ha sancito che le tariffe stabilite per legge sono conformi al diritto europeo e non contrastano con la libera concorrenza.

La Direttiva Europea Servizi 2006/123/CE (Bolkestein) distingue “i requisiti vietati” all’art. 14 e “i requisiti da valutare” all’art. 15.
Le “tariffe obbligatorie minime” non sono inserite tra i requisiti vietati
, ma tra quelli da valutare.
Pertanto la Direttiva Servizi non esclude come vietate le tariffe minime.

Il Trattato della UE (TFUE), art. 101, riguarda la concorrenza nei rapporti tra imprese commerciali, il prezzo delle merci e i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese.

Ma i servizi resi dai lavoratori culturali non sono assimilabili alle merci. 

La Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla Diversità Culturale del 2001 afferma che i servizi culturali, “in quanto portatori di identità, di valori e di senso, non devono essere considerati delle merci” (art. 8); “spetta a ciascun Stato definire la propria politica culturale” (art. 9) ; “le forze del mercato non possono da sole garantire la tutela e la promozione della diversità culturale” (art.11).