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NO ALLA DEREGOLAMENTAZIONE CHE VIENE DALL' EUROPA ! Il diritto europeo. (2021)
Lo dice la stessa Direttiva Bolkestein che, alle Guide Turistiche, non va applicato l'art. 10 comma 4 della stessa Direttiva. Ricordiamo gli articoli del diritto europeo in base ai quali l’art. 10, comma 4 (prima frase), della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) non doveva essere applicato alle Guide Turistiche. Con l’art. 3 della legge n. 97 / 2013 è stato applicato l’art. 10, comma 4, della Bolkestein : “L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale”. Ma il comma prosegue : “tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio … sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”. La Sentenza stabilisce che "i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata". La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1991 ha quindi riconosciuto che il motivo imperativo “tutela del patrimonio” si applica alle Guide. La tutela del patrimonio è sancita dalla Costituzione italiana, art. 9. La Sentenza Europea del 1991 è stata recepita con il DPR del 13-12-1995. Le restrizioni territoriali, nella Direttiva 2006/123/CE, sono inserite tra i “Requisiti da valutare” (art. 15 com. 2 - a), non tra i “Requisiti vietati” (art.14). La Direttiva Servizi 2006/123/CE, al Considerando 7, afferma che la Direttiva tiene conto delle “specificità di ogni tipo d’attivitào di professione e del loro sistema di regolamentazione”. La specificità dell’Italia consiste nel fatto che è il paese europeo con il maggior numero di monumenti. La Direttiva Europea 2018/958/UE, integra le Direttive riguardanti le professioni. Al Considerando n. 2 afferma che non è competenza della UE, ma “è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professione, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità”. Al Considerando 27 e all’ art. 7, comma 3, punto g) è ribadito che le “restrizioni territoriali” sono da valutare, non sono escluse. I monumenti sono ancorati ad un territorio, non possono essere illustrati avulsi dal loro contesto. I confini geografici vanno intesi, per le guide turistiche, come limiti di competenzaumanamente conseguibile e non come meri limiti territoriali. Gli ambiti di competenza dovrebbero essere - a nostro avviso-le Regioni. Il Parlamento Europeo, nella sua Comunicazione del 19-10-07 (in risposta alla Petizione 0086/2007) (dopo l’approvazione della Direttiva 2006/123/CE), ha affermato che: “La professione di guida turistica non è sottoposta a condizioni di formazione armonizzate a livello UE. Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa solo a livello nazionale ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo a livello inferiore dell’amministrazione territoriale come ha fatto l’Italia … Non si può ravvisare alcuna violazione del diritto dell’Unione Europea”. Prestazione temporanea ed occasionale delle guide europee (prevista dalla Direttiva Europea 2005/36/CE, modificata dalla 2013/55/UE).
E' definita dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1991 (Causa C-180/1989) (sopra citata) la quale stabilisce che "i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata". Tale Sentenza è applicata in Francia e in Grecia, dove i prestatori europei temporanei non possono esercitare nei “musei e monumenti storici”. La Commissione Europea riconosce tale applicazione della Sentenza Europea del 1991.
APPELLO AL GOVERNO (28-7-17).
E' stato detto : "è finito il tempo in cui l’Italia in Europa prendeva ordini". Si applichi tale dichiarazione alle guide turistiche e all’illustrazione del Patrimonio ! NO AD ULTERIORI CEDIMENTI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEI GRANDI TOUR OPERATOR EUROPEI ! Torniamo a chiedere : - di utilizzare nei confronti della Commissione Europea tutti gli argomenti che il diritto europeo consente, al fine di tutelare la corretta illustrazione del Patrimonio Italiano e l’occupazione qualificata in un comparto strategico per gli interessi dell’Italia; - che il Governo rivendichi con energia in Europa la specificità culturale italiana e l’unicità del suo immenso patrimonio culturale, il più grande dei 27 Paesi dell’Unione Europea (l’Italia è il Paese del mondo cui è stato riconosciuto il maggior numero di Siti Unesco, 53); l’Italia rivendichi il suo diritto ad una corretta illustrazione della sua identità culturale e delle sue specificità regionali; - che il Governo contrasti le indebite pressioni delle grandi multinazionali del turismo che pretendono di far effettuare tutte le visite guidate da persone provenienti dall'estero in accompagnamento dei gruppi; a tal fine pretendono la de-regolamentazione delle visite guidate, privando l’Italia di una delle sue risorse più preziose, privandola dei relativi introiti, versamenti fiscali e contributi previdenziali. - che il Governo resista alle pressioni dei Tour Operator stranieri in materia di “prestazioni temporanee” delle guide europee, effettuate senza verifica delle competenze, affinché non diventino continuative; che si controlli l’effettiva temporaneità e la corretta applicazione della Direttiva Europea sulle Qualificazioni Professionali; che si controllino gli abusi sempre più frequenti e il proliferare di tesserini auto-prodotti. - che il Dipartimento delle Politiche Europee del Governo riconsideri le interpretazioni del diritto europeo (alla base dell’art. 3 della Legge 97 / 2013) che fanno ricadere le guide turistiche sotto la Direttiva "Servizi" (ex Bolkenstein) anziché sotto la Direttiva "Professioni", interpretazione basata su presupposti errati, come è stato riconosciuto da tutti gli schieramenti politici in Parlamento e da autorevoli rappresentanti del Parlamento Europeo, mediante numerose dichiarazioni; - che si approvi in tempi brevi una nuova legge complessiva ed organica sulla professione di guida che riconosca la specifica qualificazione delle guide turistiche, al fine di salvaguardare un corretta illustrazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non vada oltre ciò che richiede il diritto europeo. Le guide, nell’illustrare il Patrimonio Culturale, sensibilizzano il pubblico alla necessità della sua tutela e conservazione. L’Italia dei Beni Culturali non può diventare terra di conquista da parte di multinazionali che non vogliono lasciare risorse nelle nostre città d’arte. Crediamo profondamente che la battaglia che da anni stiamo conducendo sia una battaglia di giustizia. I Beni Culturali sono una risorsa fondamentale per l’Italia, devono essere fonte di lavoro e deve essere riconosciuta la qualificazione necessaria. Non è accettabile che, per i giovani e meno giovani in Italia, rimangano solo occasioni di lavoro sfruttato, gratuito o volontario e siano costretti ad emigrare. La nostra battaglia è : per la corretta illustrazione del Patrimonio Culturale italiano come parte della sua tutela, per la difesa dell'occupazione qualificata delle guide abilitate in Italia, per interpretazioni del diritto europeo che non danneggino gli interessi dell'Italia. NORMATIVA EUROPEA PER LE PROFESSIONI :
La DIRETTIVA EUROPEA 2005 / 36 /CE, sulle Qualificazioni Professionali, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n° 206 del 6-11- 07, stabilisce le norme relative alla libera circolazione dei professionisti : a) per il riconoscimento del titolo, nel caso di stabilimento in altro Stato Membro dell' UE ; b) per la prestazione temporanea.
Il 9- 10- 13 il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche alla Direttiva Europea 2005/36/CE. E' stata approvata la nuova Direttiva Qualificazioni Professionali 2013/55/UE, recepita dall’Italia con Decreto Legislativo n. 15 del 28-1-2016.
a) Stabilimento in altro Stato Membro. La Guida Turistica di un paese membro che voglia svolgere attività continuativa in un altro Stato dell’Unione Europea, in base alla citata Direttiva, deve richiedere al Ministero dei Beni e Attività Culturali (MiBACT) il riconoscimento del titolo allo Stato ospitante, effettuare una integrazione della formazione, mediante una delle due misure compensative previste dalla normativa europea (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) e, previo esito positivo della pratica, chiedere il rilascio del tesserino professionale all’autorità competente per territorio. Per la professione di Guida Turistica, la “formazione specifica” è strettamente legata al territorio di esercizio.
b) Libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale in altro Stato membro. La Guida Turistica legalmente stabilita in uno Stato membro, può prestare un servizio di guida turistica sul territorio di un altro Stato dell’UE, esclusivamente per esercitarvi “la stessa professione” (2005 / 36 /CE , Art. 5 punto 1. a). Le norme europee non consentono che vengano attuate sostituzioni di professioni : non è permesso pertanto agli Accompagnatori di svolgere l’attività di Guida Turistica. Deve trattarsi di una prestazione temporanea e occasionale. Se si tratta di prestazione abituale, il caso ricade sotto la regolamentazione del Diritto di Stabilimento (a). La guida del paese europeo dove la professione non è regolamentata, sia per lo stabilimento in altro Stato Membro che per la Prestazione Temporanea, deve dimostrare di avervi esercitato per almeno un anno negli ultimi dieci anni. La documentazione deve essere di tipo fiscale o previdenziale.
La guida europea deve effettuare una “dichiarazione preventiva” al Governo, deve dimostrare di essere una guida turistica nello Stato di provenienza e il suo nome deve essere inserito nell’elenco pubblicato sul sito web del Ufficio Politiche del Turismo del MiBACT. L'elenco di coloro che sono in regola può essere consultato al seguente indirizzo : www.governo.it/presidenza/dsct/index.html A destra : Professioni Turistiche cliccare su : Elenco dichiarazione preventiva guide turistiche. Federagit - Confesercenti - Guide Turistiche, in stretta collaborazione con l' A.N.G.T. , dal 2011 al 2013, ha seguito l'iter della modifica della Direttiva 2005/36/CE, scrivendo lettere alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo e ad altri organi competenti, nel tentativo di contrastare la grave de-regolamentazione voluta dalle Associazioni di Categoria dei Tour Operator Europei. Nella sotto-sezione, pubblichiamo uno dei documenti inviati.
Nella foto : Una delegazione della F.E.G. (Federazione Europea delle Guide Turistiche) si è recata a Bruxelles a parlare al Parlamento Europeo (con la Commissione Parlamentare Mercato Interno "IMCO") sulla modifica della Direttiva Europea sulle Qualificazioni Professionali (2005/36/CE). Erano presenti rappresentanti delle guide della Grecia, Spagna, Francia, Gran Bretagna. Per l'Italia erano presenti rappresentanti di A.N.G.T. e Federagit- Confesercenti. |