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INQUADRAMENTO INPS PER LE GUIDE E GLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI Tre sono le situazioni per i versamenti dei contributi INPS :
1) Regime fiscale della "prestazione occasionale".
2) Gestione Commercianti.
3) Gestione Separata.
1) Regime fiscale della prestazione occasionale (vedi sezione sull'inquadramento fiscale).
Se il lavoro ha le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale, non si apre la Partita IVA e non si versa l'INPS (Legge 326 /2003, art. 44). Si emette una ricevuta fiscale con la ritenuta d'acconto del 20 %.
Quando il reddito da lavoro autonomo supera i 5.000 Euro l'anno, si versa l'INPS nella Gestione Separata, per la somma eccedente i 5.000 €.
Quando il lavoro autonomo non ha le caratteristiche del lavoro occasionale, occorre aprire una Partita IVA e versare i contributi INPS.
2) La Gestione Commercianti. Le Guide e gli Accompagnatori che hanno iniziato i versamenti prima del 2008, sono inquadrati nella Gestione Commercianti.
E' previsto il pagamento di una quota fissa obbligatoria.
Il versamento (su modello unificato F24) va effettuato in 4 rate entro le seguenti scadenze:
16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio (dell'anno successivo). La Circolare dell'INPS per la Gestione Commercianti, n. 19 del 10-2-2023 (n. 17 del 9-2-2021) i contributi per il 2023.
Per il 2023 la quota fissa ammonta a € 4.292,42 (di cui 7,44 € di contributi per la maternità).
La quota fissa è relativa a redditi annui calcolati su un minimale di € 17.504,00 (corrisponde al 24,48 %).
Per i redditi che superano tale minimale, bisogna pagare una quota percentuale del 24,48 %.
Per i redditi che superano € 52.190,00 l'anno, la quota percentuale sale di un punto ed è di 25,48 %.
(La percentuale di 0,09 va a finanziare l'indennizzo per la cessazione dell'attività).
Per coloro che hanno adottato il Regime Contributivo Forfettario o Agevolato (vedi la sezione sull'Inquadramento Fiscale), è possibile applicare in maniera facoltativa una riduzione del 35 % sia sulla quota fissa che sulla quota percentuale (cf. Circolare sopra citata, paragrafo 8). Richiedendo tuttavia la riduzione dei contributi, non risulterà versato un anno intero di contribuzione, ma solo 8 mesi. La richiesta va inviata entro il 28 febbraio.
Per i pensionati che hanno superato i 65 anni d'età e continuano a lavorare con Partita Iva, è prevista una riduzione del 50 % (come da legge n. 449 del 27-12-1997 art. 59, comma 15 e Circolare sopra citata, paragrafo 1). Occorre presentare all'INPS la richiesta di riduzione.
3) La Gestione Separata (istituita con Legge n° 335 del 1995). Alle Guide e gli Accompagnatori che si iscrivono per la prima volta all'INPS dopo il 2008, viene richiesto di iscriversi alla Cassa chiamata "Gestione Separata" (Circolare INPS del 1- 2- 08).
Tale Circolare distingue chi svolge l'attività in forma professionale e in forma imprenditoriale. Chi la svolge in forma imprenditoriale può iscriversi alla Cassa dei Commercianti.
Non è previsto il pagamento di una quota fissa obbligatoria, ma unicamente una somma in percentuale del reddito.
Per il 2023, la Circolare INPS n. 12 del 1-2-2023 ha comunicato che :
la percentuale da versare è del 26,23 % (di cui 0,72% per maternità e malattia e 0,51% per finanziare l'ISCRO).
Per la Gestione Separata, con la Legge di Bilancio (n. 178 del 30-12-2020), per finanziare l'ISCRO, è stato disposto un aumento dell’aliquota pari al 0,26 % per il 2021 e pari al 0,51 % per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
I pensionati che continuano a lavorare a Partita IVA (e che non rientrano nella tipologia della prestazione occasionale) pagano 24 %.
Non è previsto un minimale obbligatorio, ma se (per il 2023) i versamenti all'INPS corrispondono ad un fatturato inferiore al minimale di € 17.504,00, l'anno contributivo non viene calcolato per intero.
C'è la possibilità di rivalsa sul committente del 4%, addebitando la percentuale sulla fattura (tale somma costituisce reddito imponibile), ma tale rivalsa è facoltativa.
il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
NOTE sulla legislazione riguardante i versamenti INPS per le Guide e gli Accompagnatori Turistici. Dal 1960 (con la Legge n° 1397) le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici devono versare i contributi INPS nella Cassa dei Commercianti. E' stata in seguito approvata la Legge n° 160 del 1975 (art. 29) che ha ribadito lo stesso principio ed è tuttora in vigore. Una Sentenza della Corte di Cassazione (n°14069 del 19/06/06) ha ritenuto di dover distinguere le Guide Turistiche che svolgono l'attività in forma professionale oppure imprenditoriale. In recepimento di tale Sentenza (e di altre successive che si sono uniformate alla prima), la Circolare dell'INPS n° 12 del 1- 2- 08, indica che : a) le guide che svolgono l'attività in forma professionale si iscrivono alla "Gestione Separata" ; b) le guide che svolgono l'attività in forma imprenditoriale si iscrivono alla Gestione Commercianti. Per le Guide e gli Accompagnatori che sono iscritti ed hanno versato i contributi INPS nella Cassa Commercianti non conviene spostarsi nella Gestione Separata. Non è chiaro come la Gestione Separata calcolerebbe i contributi versati precedentemente nella Cassa Commercianti. Facciamo presente che: a) la legge non è cambiata : la Legge n° 160 del 1975 (art. 29) non è stata abrogata. La Legge che ha istituito la Gestione Separata (n° 335 del 1995) afferma che a dover versare i contributi in tale Cassa sono i lavoratori autonomi che esercitano in forma abituale e che sono privi di inquadramento previdenziale. Le Guide e gli Accompagnatori turistici non possono essere considerati prive di inquadramento, in quanto erano già inquadrati nella Cassa Commercianti. A seguito della Circolare dell'INPS del 1- 2- 08, come Federagit, in accordo con ANGT, avevamo dato la seguente indicazione alla categoria : chi vuole spostarsi nella Gestione Separata può farlo, ma non è obbligato. Si può rimanere nella Cassa Commercianti. Allo stato attuale, la Cassa Commercianti, anche se comporta un minimale fisso da pagare, è più conveniente per le guide, per la migliore valutazione della pensione che verrà erogata. La Gestione Separata dell'INPS, nel luglio 2010, aveva richiesto, alle Guide e agli Accompagnatori iscritti alla Cassa Commercianti, dei versamenti per l'anno 2004 che non erano dovuti. Nel maggio 2011 Equitalia ha inviato delle cartelle esattoriali. Per le Guide e gli Accompagnatori che sono iscritti alla Gestione Commercianti e che hanno regolarmente versato i contributi, tale ingiunzione è stata un errore, i contributi richiesti non erano dovuti. E' stato richiesto e ottenuto lo "sgravio" dei contributi erroneamente richiesti. La Direzione Centrale dell'INPS aveva ammesso l'errore con lettera del 23- 7- 2010. Tale lettera, inviata dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS ai Direttori regionali, provinciali, delle Agenzie di zona e per conoscenza all'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), contiene la seguente precisazione: "in caso di contestazioni da parte di Guide o Accompagnatori già iscritti alla Gestione Commercianti, dopo avere verificato l'esattezza delle informazioni fornite e la coincidenza dei redditi sottoposti a contribuzione, la posizione dovrà essere annullata, perché il reddito è già soggetto ad altra contribuzione obbligatoria previdenziale".
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