DISAPPLICAZIONE DELL' ART. 10 DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2006/123/CE (cd BOLKESTEIN)
PER LE GUIDE TURISTICHE
E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE PER "MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE" COMUNICATO DI FEDERAGIT 26-1-18:
LE GUIDE TURISTICHE CONTRO I CORSI ABILITANTI TENUTI DA ENTI FORMATORI PRIVATI AUTORIZZATI DALLA REGIONE TOSCANA. MANIFESTAZIONE NAZIONALE A FIRENZE IL 30 GENNAIO 2018. Federagit Confesercenti ha indetto ed organizzato, insieme alle altre Associazioni e Sindacati nazionali di Guide Turistiche, una manifestazione nazionale a Firenze per il giorno 30 gennaio, per denunciare l’illegittimità della pratica dei corsi per l'abilitazione alla professione di Guida Turistica che sono ancora in atto nella Regione Toscana e che potrebbe diffondersi in tutte le Regioni italiane. La situazione di totale confusione normativa e lavorativa, creata dall' Art. 3 della Legge 97 del 2013 - che per un'errata applicazione della Direttiva Europea 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) ha esteso l’abilitazione a tutto il territorio nazionale - è sempre più insostenibile per più di 25.000 professionisti e per le loro famiglie. Sull’esempio del modello della Regione Toscana, le Regioni hanno intenzione di siglare un'Intesa con lo Stato per l'introduzione, a livello nazionale, di corsi ed esami gestiti da enti privati, nonostante la Costituzione preveda esami di Stato pubblici per le abilitazioni professionali. Il modello proposto è in vigore da tempo in Toscana, è stato fin qui adottato con esami sul patrimonio di aree provinciali che tuttavia dal 2013 abilitano le guide turistiche su tutto il territorio nazionale. Una legge di riordino della professione di guida turistica è improcrastinabile, vista l'incertezza normativa che si protrae dal 2013. Chiediamo quindi allo Stato, alla Regione Toscana ed alle altre Regioni, di accogliere la richiesta di valorizzare la professione con una normativa nazionale, che garantisca la corretta illustrazione del patrimonio culturale italiano, a tutela dei visitatori e degli operatori qualificati. In sintesi: SI alle abilitazioni con bando ed esame pubblico, accesso con laurea triennale, esame scritto e orale in italiano e orale nelle lingue straniere oggetto dell’abilitazione. NO agli esami di abilitazione nelle sedi di Enti Formatori privati ed alla fine di corsi di formazione privati. GUIDE TURISTICHE CONTRO L' INTESA STATO - REGIONI SULLA GUIDA NAZIONALE
(Comunicato del 8-1-18) :
La Conferenza Stato-Regioni potrebbe prossimamente approvare l'Intesa Stato-Regioni sulla guida nazionale, già firmata dalla Conferenza delle Regioni il 21 dicembre. Viste le proteste delle Associazioni di Categoria e dei Sindacati, il Ministro Franceschini ha voluto prendere una pausa di riflessione ed ha rinviato la firma per valutare meglio la questione. Riteniamo che : - L' Intesa Stato- Regioni sia una forma del tutto inadeguata per regolamentare la professione di guida turistica. Una professione deve essere disciplinata da un apposita Legge dello Stato. - In merito al contenuto dell’ Intesa esprimiamo PARERE NETTAMENTE NEGATIVO e contestiamo l'estensione a tutte le Regioni del sistema toscano dei corsi di formazione privati abilitanti. Tale sistema prevede corsi ancorati all'esame finale svolto all'interno dell'Ente Formatore privato. - La professione di guida deve essere considerata una professione intellettuale, la sua qualificazione professionale deve essere di alto livello. Riteniamo che il titolo di studio per l'accesso all’esame di guida (per i futuri esami) deve essere almeno una laurea triennale. No ai corsi obbligatori effettuati da Enti privati ! - Per la verifica delle conoscenze linguistiche, esami pubblici. No agli attestati rilasciati da Agenzie di Certificazione private che si prestano ad abusi. - Sì all'urgente definizione della Guida Specializzata e dei "siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione" (in applicazione della Legge 97/ 2013 art. 3 comma 3). - Alle guide è stata erroneamente applicata fin dal 2013 la Direttiva Europea Servizi (2006/123/CE, chiamata Bolkestein), che ha dichiarato l'abilitazione di guida valida su tutto il territorio nazionale. Il patrimonio culturale italiano è troppo vasto per saperlo illustrare tutto con competenza. L' applicazione della Bolkestein alle guide sta provocando gravi disastri per la qualificazione professionale delle guide e per la corretta illustrazione del patrimonio culturale.Le guide turistiche ricadono sotto la Direttiva Europea Professioni e non sotto la Bolkestein. Come è stato garantito ad ambulanti e balneari, chiediamo almeno un rinvio dell'applicazione della Bolkestein. A seguito delle due Sentenze del TAR del 24-2-17 (n. 02831 e n. 02817 del 24-2-17) che hanno annullato i due Decreti Ministeriali (D.M.) : il Decreto n. 565 del 11-12-15 sulle guide specializzate e il Decreto 7-4-15 sull'elenco dei siti, le guide turistiche di Federagit protestano contro la de-regolamentazione della professione di guida che TAR e Consiglio di Stato hanno provocato e chiedono una legge urgente che tuteli la qualificazione professionale delle guide e la corretta illustrazione del patrimonio culturale.
Le Sentenze del TAR parlano solo di concorrenza, concepita come illimitata, ma non parlano di competenza che, nel caso di una professione, non può venire annullata, come invece fanno le Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.
I due D.M. annullati non “limitano ingiustificatamente l’attività delle guide turistiche”, ma definiscono gli ambiti delle competenze e delle specializzazioni necessari per operare con competenza, così come ci sono specializzazioni in altre professioni. Federagit, congiuntamente ad altre sigle, aveva presentato un ricorso ad opponendum contro il ricorso al TAR. I due D.M., seppure non interamente condivisibili, avrebbero permesso alle guide già abilitate di continuare a lavorare, vedendosi riconosciute le specifiche competenze professionali specialistiche.
Il Ministero dei Beni Culturali e Turismo (MiBACT) ha presentato un ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le due Sentenze del TAR che hanno annullato i due Decreti Ministeriali.
Federagit ha presentato un ricorso ad Adjuvandum al ricorso del MiBACT, affinché venga riconosciuto che i limiti territoriali per una guida sono limiti di competenza.
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E TURISMO (MiBACT) NEI CONFRONTI DELLE DUE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO (n. 02831 e n. 02817 del 24-2-17) (che hanno annullato i due Decreti Ministeriali : 1) sulla guida specializzata e 2) sull’elenco dei siti riservati alle guide specializzate) SINTESI DELLE ARGOMENTAZIONI SCRITTE DALL’ AVVOCATURA DELLO STATO : Il TAR, accogliendo il ricorso, ha “arrecato un danno che deve subito essere arginato, evidentissimo e particolarmente pernicioso al buon andamento dell’amministrazione” (p. 3). Il Decreto annullato aveva la finalità di “contemperare le esigenze di promozione della concorrenza con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, che presenta delle evidenti peculiarità” (p. 5). Il diritto europeo permette di “limitare l’ambito di applicazione del principio di libera prestazione di servizi in caso di interesse generale attinente alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale” (p. 9). “Proprio la tutela dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi” (p. 10). Il TAR ha annullato i due Decreti, in quanto sarebbero limitativi della concorrenza. “Il ragionamento del TAR è del tutto fuorviante e non potrebbe giammai essere condiviso” (p. 14). “Il Giudice di primo grado si è erto a difensore estremo dei principi economici del diritto comunitario, ma, così facendo, ha evidenziato una perniciosa visione di cortissimo raggio”. “A cominciare da un aspetto fondamentale della problematica, che è quello dell’essere la guida turistica una ‘professione’ tutelata, la quale beneficia, per questa sua caratteristica, di una disciplina garantista che non può essere sacrificata sull’altare del libero mercato comunitario, come finirebbe per esserlo, se si assecondasse la visuale del TAR Lazio. Il tema delle guide turistiche attiene anche alla materia delle professioni regolamentate e non solo alla materia della concorrenza e del mercato. La pronuncia del TAR risulta tutta imperniata sui principi di concorrenza e mercato, ignorando il ‘controlimite’ interno allo stesso diritto europeo, rispetto all’efficacia liberalizzatrice della Direttiva Servizi del 2006, costituito dal complesso sistema delle professioni” (p. 14). “L’attività di guida turistica è in Italia una professione regolamentata, la cui disciplina ricade, in ambito europeo, nel campo di applicazione delle direttive riguardanti le qualificazioni professionali. Da questo discende … che l’esercizio della libera prestazione di servizi, pur fatta salva, non può costituire uno strumento per aggirare le disposizioni che regolano l’esercizio di una professione in uno Stato membro” (p. 15). Il testo dell’ Avvocato dello Stato continua con frasi durissime quali : “il TAR ha completamente deviato da un ottimale percorso argomentativo” … “Il TAR non ha capito ...” “La Sentenza del TAR non ha capito ...” “Il Tribunale ha issato come scudo alla sua corta visuale ...” (p. 16). “La Sentenza del TAR azzera le possibilità attuative del comma 3 dell’art. 3” (sui siti). L’annullamento dei decreti ministeriali impugnati comporterà un blocco assoluto del procedimento iniziato, senza vie d’uscita ...” (p. 17). L’Avvocato dello Stato contesta inoltre che, per decretare la norma come contraria alla Costituzione o al diritto sovranazionale, occorre passare al vaglio delle magistrature superiori. L’Avvocato dello Stato cita poi la lettera di Federagit all’Antitrust e la allega : “Oltre alle notazioni particolarmente penetranti sul tema e di cui si sposa la sostanza, si fa presente che i tremila siti rappresentano in realtà meno dell’ 1 % del totale dei monumenti” (p. 18). Per quanto riguarda la tutela del consumatore (motivo imperativo di interesse generale), “il fruitore del bene culturale è parificabile a un consumatore culturale, il quale deve essere tutelato in ordine alla possibilità di corretta e completa fruizione del prodotto”. L’Avvocato dello Stato ritiene necessario salvare la competenza delle Regioni sulla specializzazione della guida. “Il TAR mostra di non conoscere la realtà della pratica (e del regime giuridico) delle guide turistiche in Italia, da sempre operanti in ambiti territoriali circoscritti” … E’ come pretendere, con questa sentenza, di stabilire il principio, del tutto irrazionale e incomprensibile, per cui un soggetto che conosce il territorio e i siti culturali della Sicilia – avendo lì esercitato e avendo in quella Regione conseguito il titolo – debba o possa esercitare la professione di guida turistica specialistica su tutti i siti culturali italiani” (p. 20). L’idea che la specializzazione sui siti non possa essere per Regione (come afferma il TAR), “svuota di ogni significato la previsione di legge di una guida specialistica (p. 20) e condurrebbe all’assurdo di un unico esame nazionale che abiliti le guide all’esercizio dell’attività professionale su tutti i siti inclusi nell’elenco” (p. 20). “Il TAR mostra di essere (cadendo in patente contraddizione) consapevole di tale aberrazione ...” (p. 20) “Il TAR non considera che il turismo è materia di competenza regionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, così come la formazione professionale” (p. 21). “Non si comprende come l’intesa sancita in Conferenza Unificata possa essere stata tenuta in non cale dal TAR con tanta, disinvolta superficialità” (p. 21). “Le guide turistiche svolgono un servizio che rientra tra i ‘servizi pubblici essenziali’ ... in quanto servizio di accoglienza del pubblico … giusta le modifiche alla legge n. 146 del 1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, apportate con la Legge 12-11-2015, n. 182 : art. 1 – Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura – In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione… “ (p. 22). “La sentenza del TAR ha come sua prima ripercussione il già paventato, deleterio e inammissibile effetto di un’interpretazione abrogans dell’art. 3, comma 3 della legge 97 del 2013, norma incentrata sulla necessità dei decreti ministeriali che sono stati annullati” (p. 22). “La finalità della legge (che è quella, pur nel rispetto della libertà di concorrenza, di valorizzare il patrimonio artistico nazionale e la sua fruizione, nonché di tutelare il ‘consumo’ culturale, interessi che sono essenziali e la cui specifica tutela non confligge con l’ordinamento sovranazionale) verrebbe in tal modo del tutto disorientata, dando ingresso professionale per tutti i siti, anche i più importanti, a tutti coloro che in qualche modo abbiano acquisito un titolo per l’esercizio della professione di guida turistica, senza che il servizio (che come detto è essenziale …) sia effettuato da soggetti che abbiano dato prova, attraverso accertamenti specifici, della conoscenza specialistica sul singolo sito di interesse particolare” (p. 23). “Quanto sopra consente la generalizzazione del servizio non solo alle guide italiane, ma a tutte quelle guide estere che, per la libertà di esercizio a livello comunitario, potranno venire, senza alcun accertamento preventivo sul possesso di specifiche competenze” (p. 23). “Appare evidente che il rispetto della libera concorrenza, del mercato e della professionalità non può andare a completo detrimento della tutela di altri e concorrenti interessi che a livello nazionale possono e devono essere considerati … E’ quello che si chiama ‘contemperamento’ … Tutto questo è messo in completo non cale dalla sentenza che oggi si appella …” (p. 23). “Ciò sta creando una fibrillazione della categoria, che travalica i confini della stretta cerchia professionale interessata e che assurge a ‘casus’ nazionale ...” (p. 24). “Appare assolutamente necessario che venga bloccato l’effetto perverso della sentenza … onde dare la possibilità all’Amministrazione di proseguire nell’ iter procedimentale che dovrà portare alla specializzazione a livello regionale per singoli siti di caratura speciale ...” (p. 24). MANIFESTAZIONE A MONTECITORIO IL 14- 3- 2017
FEDERAGIT – CONFESERCENTI - GUIDE TURISTICHE PRIVE DI QUALIFICAZIONE ACCERTATA SUL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE, SI DEQUALIFICA DRAMMATICAMENTE LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA Sulla Segnalazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato o Antitrust (Segnalazione AS1339 del 9-1-17), Federagit ha diramato il seguente Comunicato Stampa :
LE GUIDE TURISTICHE DI FEDERAGIT SCRIVONO ALL’ ANTITRUST : I LIMITI TERRITORIALI SONO LIMITI DI COMPETENZA E DI SPECIALIZZAZIONE PER LA CORRETTA ILLUSTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 31- 1- 2017 Le Guide Turistiche hanno scritto all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per chiedere una revisione del recente parere in cui l’Autorità afferma che i Decreti del Ministero dei Beni Culturali e Turismo del 7-4-15 e dell’11-12-15, impedirebbero la “libera circolazione dei professionisti” in ambito U.E. I provvedimenti introducono “un regime di specifica abilitazione su base territoriale per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti considerati di particolare interesse storico, artistico o archeologico” ed individuano tali siti. Le guide rappresentate da FEDERAGIT Confesercenti contestano all’Autorità punto per punto le affermazioni esposte. In primis, è la stessa Commissione Europea che, in risposta ad una interrogazione parlamentare, si è pronunciata recentemente affermando che la legge italiana 97/2013, art. 3 comma 3, in base al quale spetta al MiBACT individuare “i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”, rispetta il diritto europeo. Del resto, è la stessa Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 1991 (C-180/89), a riconoscere un’eccezione riguardo ai “musei o monumenti storici che richiedono l’intervento di una guida specializzata”. La Direttiva 2006/123/CE (ex Bolkestein) prevede che “la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale" (art. 10, comma 4). A questo rispondono, ad esempio, la tutela dei consumatori, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Quindi, l'ambito di validità dell’abilitazione specifica corrisponde ad un limite di competenza e di specializzazione che può garantire un’effettiva conoscenza del patrimonio artistico e culturale presente in un determinato territorio, a tutela del consumatore. Chiunque può estendere il suo ambito di operatività, previa dimostrazione delle relative competenze. Infine, all’affermazione dell’Antitrust che il numero dei siti riservati alle guide specializzate (3.176) sarebbe eccessivo, le guide abilitate rispondono che l’Italia è, tra i Paesi europei, quello con il maggior numero di musei e monumenti storici: secondo il MiBACT, solo quelli censiti fino al 2011 sono oltre 500mila ! Quindi, i siti riservati dell’elenco rappresenterebbero meno del 1% del totale. Non si può perciò affermare che non sia rispettato il principio di proporzionalità. Paradossalmente, se passasse la tesi del Garante della Concorrenza, si favorirebbero gli interessi delle multinazionali del turismo, lasciando senza lavoro 25.000 guide abilitate, con conseguente danno erariale e previdenziale. L’Italia rinuncerebbe, di fatto, al diritto di tutelare il suo immenso patrimonio culturale, rinunciando preventivamente alla verifica dell’effettiva conoscenza e corretta divulgazione.
NOTE SULLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA PROFESSIONE DI GUIDA La professione di guida in un paese come l’Italia deve presentare un profilo culturale elevato. Il pubblico ormai esigente si aspetta dalla guida prestazioni di alto livello. Le guide attualmente operanti sono quasi tutte laureate e, nel corso di tutta la vita, continuano a qualificarsi in un’ottica di formazione permanente. Nella legge, il titolo di studio non può essere inferiore alla laurea. La proposta di legge in discussione prevede la creazione ex novo di una nuova figura professionale, quella della guida non specializzata, chiamata a volte generica, a volte di primo livello, a volte guida nazionale, sdoppiando la figura della guida. La professionalità della guida consiste nella conoscenza approfondita dei siti, musei e monumenti storici di un ambito territoriale umanamente conoscibile. La guida è specializzata, se non è specializzata non è una guida. Tale figura inedita di guida non specializzata che si sta creando si inserirebbe tra la guida specializzata e la figura dell'accompagnatore, togliendo competenze e lavoro alle due figure. Lo sdoppiamento della figura di guida non è richiesto dall'Europa, non esiste in Europa, né altrove. DICIAMO UN NETTO NO ALLA CREAZIONE DELLA FIGURA DI GUIDA NON SPECIALIZZATA !
Dal 2009 le guide sono in mobilitazione, hanno fatto decine di manifestazioni e flash mob contro la legge che ha creato la guida nazionale, legge che dequalifica la professione di guida. Sit-in di guide il 6-3-14 di fronte al Ministero dei Beni Culturali e Turismo contro la Legge 97 / 2013 art. 3:
Le guide turistiche alla Manifestazione di Rete Imprese Italia a Roma il 18-2-14 :
Manifestazione a Firenze il 9-12-10 contro l'istituzione della guida nazionale :
Documento di FEDERAGIT Guide Turistiche sulla Legge n° 97 del 6-8-13 art. 3. (Ultimo aggiornamento 28-7-17)
Le organizzazioni rappresentative delle guide turistiche abilitate in Italia continuano a protestare vivamente per l'approvazione da parte del Parlamento dell’art. 3 della Legge 97 /1913 che istituisce la guida nazionale. Per permettere a guide europee, prive di qualificazione specifica, di effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, si dequalifica drammaticamente la professione di guida turistica e l'illustrazione dei Beni Culturali nel nostro paese. L’impatto di tale legge sull’occupazione di 25.000 guide abilitate in Italia sarà devastante, si va incontro ad una inaccettabile perdita di PIL per l’economia nazionale, di entrate fiscali e previdenziali. Testo dell'articolo approvato: LEGGE n. 97 del 6- 8- 13 : Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2013. Art. 3 : Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea - Caso Eu Pilot 4277/12/Mark. 1. L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. Tale articolo di legge si basa su un Caso “Eu Pilot”, su una comunicazione precedente all’avvio di una procedura di infrazione, non su una procedura di infrazione. Il Governo precedente (Ministro Moavero Milanesi) avrebbe dovuto rispondere alla Commissione Europea, ma non l’ha fatto. Il Caso EU Pilot in questione (4277/12/ MARK) ha indebitamente applicato alle guide turistiche la Direttiva Servizi 2006/123/CE (ex Bolkenstein), mentre è stato accertato che le professioni e quindi le guide turistiche ricadono sotto la Direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali. La stessa Direttiva 2006/123/CE (art. 3 comma 1) stabilisce che, se le disposizioni della Direttiva confliggono con altri atti comunitari, questi ultimi sono prevalenti. Tra questi è citata la Direttiva Professioni 2005/36/CE. Per le professioni quindi, la Direttiva 2005/36/CE è prevalente. Nel Considerando n° 31 della Direttiva 2006/123/CE, è chiaramente affermato che la Direttiva 2006/123/CE riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali (riguarda: assicurazione, attività multidisciplinari, semplificazione amministrativa) e, per quanto concerne la libera prestazione di servizi, quanto stabilito nella Direttiva 2005/36/CE resta impregiudicato. Nel Considerando n° 33, è scritto che la Direttiva (2006/123/CE) riguarda anche i servizi delle guide turistiche. L’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) ha posto il quesito alla Commissione Europea e questa, tramite la Direzione Generale del Mercato Interno (DG IMCO) ha inviato una risposta scritta (28-2-07 0823 MARKT/E/1/MTF/sam D (2007) 2597) in cui ribadisce quanto è scritto nel Considerando n° 31. E' sbagliato quindi che si applichi alle guide l'art. 10 della Direttiva 2006/123/CE : “L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale”. Le “autorizzazioni” (o licenze) per le guide sono state abolite da anni (Decreto Legislativo n° 112 del 31-3-1998, art. 46, comma 3.b). L'art. 3 della Legge 97, al comma 1, applica alle "abilitazioni" una norma che si riferisce alle "autorizzazioni", ma non sono concetti intercambiabili. Per sua natura e definizione la guida turistica è specializzata nell' illustrazione di un Patrimonio Culturale che è possibile conoscere, quindi limitato, e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. Il C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione) distingue le due professioni (Norma Europea EN 13809 del 2003): “La Guida Turistica (Tourist Guide) guida i visitatori nella lingua da loro scelta ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio. Possiede normalmente una qualificazione specifica per un determinato territorio (area-specific qualification). Tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall’Autorità competente del Paese visitato.” “L’Accompagnatore Turistico (Tour Manager) conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati.” Per la ricchezza di Beni Culturali presenti nel nostro Paese, le leggi italiane avevano stabilito che le abilitazioni all'esercizio della professione di guida presuppongono la conoscenza del patrimonio presente in un ambito territoriale limitato. E' impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui Patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 500.000 monumenti censiti (dato fornito in un Convegno il 8-11-11 dall'allora Segretario Generale del Ministero dei Beni Culturali Arch. Roberto Cecchi). Non è possibile padroneggiare approfonditamente tutte le conoscenze teoriche e la logistica di tutte le visite. La guida turistica conosce i beni materiali ed immateriali di un territorio, è il rappresentante di una comunità, di una cultura locale, è il suo ambasciatore, è un mediatore inter-culturale, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, alla sensibilizzazione per il suo rispetto e conservazione, favorisce la promozione del suo territorio come destinazione turistica e dei suoi prodotti tipici. Tale ruolo è riconosciuto dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008). La guida turistica illustra e promuove tutti i siti, anche quelli meno conosciuti del nostro sterminato “Museo Diffuso”. Mentre nei Convegni si auspica un decentramento dei flussi turistici dai siti maggiorente affollati, con la Legge 97 / 2013 art. 3, il patrimonio verrà illustrato da guide specializzate in patrimoni di altri territori. Inevitabilmente effettueranno visite guidate di basso profilo solo nei monumenti maggiormente visitati. Le visite sarebbero generiche e superficiali e priverebbero il visitatore-consumatore di servizi di qualità e del diritto ad una corretta divulgazione del patrimonio culturale italiano. Con questa legge, le guide perdono la loro qualificazione, ma anche le Regioni perdono le loro guide qualificate. Le Regioni non hanno interesse a perdere un importante fattore di promozione del loro territorio. Per le guide turistiche, l’ambito territoriale non è solo il luogo dove si esercita. L’illustrazione approfondita del patrimonio culturale presente in un determinato ambito territoriale è l’oggetto specifico della professione di guida, della sua formazione e qualificazione professionale. Eliminando l’ambito territoriale, per le guide turistiche si elimina la loro competenza e la loro specializzazione. Non si sta tenendo conto della specificità della professione di guida (contrariamente a quanto afferma il considerando 7 della Direttiva 2006/123/CE). La stessa Direttiva 2006/123/CE permette deroghe all'esercizio di un'attività su tutto il territorio nazionale per "motivi imperativi di interesse generale" (art. 10, com. 4), “motivi riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia Europea” ed include tra questi la tutela del Patrimonio Culturale (considerando 40 e art. 4 com. 8). La stessa Direttivastabilisce inoltre, all’art . 9, che uno Stato membro può non subordinare l’accesso di un’attività ad un regime di autorizzazione, se sussiste un “motivo imperativo di interesse generale”. La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1991(Causa C-180/1989) stabilisce che la corretta illustrazione del Patrimonio Culturale è parte integrante della sua tutela e che “l'interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese può costituire un'esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi” (Massima 4). Tale Sentenza è citata e ripresa in varie altre Sentenze della Corte di Giustizia Europea : C 154 / 89 (Grecia) ; C 198 / 89 (Belgio) ; C 375 / 92 (Spagna) (22- 3- 1994). Il diritto europeo non impone questa modifica della legge sulle guide turistiche. In Europa, vige il principio di sussidiarietà in materia di Professioni e di Beni Culturali. Non spetta alla Commissione Europea, ma allo Stato Membro, decidere come disciplinare l'accesso e l'esercizio delle professioni. Il Parlamento Europeo, nella sua Comunicazione del 19-10-07 (in risposta alla Petizione 0086/2007), ha infatti affermato che: “"La professione di guida turistica non è sottoposta a condizioni di formazione armonizzate a livello UE. Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa solo a livello nazionale ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo a livello inferiore dell’amministrazione territoriale come ha fatto l’Italia … Non si può ravvisare alcuna violazione del diritto dell’Unione Europea”. Il concetto è stato ribadito il 15- 4- 13, a nome della Commissione Europea, dal Commissario Barnier, in risposta alla Interrogazione parlamentare E-001658/2013 : “La direttiva (2005/36/CE) in sé non disciplina le professioni, compito lasciato alla discrezionalità degli Stati membri”. In un documento recente, la Commissione Europea afferma lo stesso principio: Comunicazione del 10-1-2017 (COM (2016)820 final) - Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni : “La regolamentazione dei servizi professionali è una prerogativa degli Stati membri. Essa mira a garantire la tutela di obiettivi di interesse generale. Il modo particolare in cui gli Stati membri disciplinano una professione deriva da una serie di fattori quali : l’importanza che la società attribuisce a specifici obiettivi d’interesse generale di cui è chiesta la protezione; le situazioni economiche; la relativa importanza economica del settore per il paese in questione … L’obiettivo è di non imporre, direttamente o indirettamente, un particolare modello di regolamentazione in tutta l’UE … Spetta a ciascuno Stato membro decidere se sia necessario intervenire e imporre norme e restrizioni all’accesso o all’esercizio di una professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione e di proporzionalità. Gli Stati membri stabiliscono l’obiettivo di interesse generale che intendono tutelare e scelgono il metodo più adeguato per raggiungere tale obiettivo … Spetta agli Stati membri valutare caso per caso se sia necessario imporre restrizioni alle attività professionali, tenendo conto dell’intero contesto normativo ...” (pag. da 2 a 4). Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) stabilisce per la libera circolazione dei lavoratori “condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie” (Versione Consolidata del Trattato CEE, Titolo III, Capo 1, art. 40 d). Inoltre il Codice Mondiale di Etica del Turismo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) adottato nel 1999 sostiene all’art. 5: “Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità ospitanti : ... Le politiche turistiche saranno condotte in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni ospitanti e da soddisfare le loro necessità.” In base alla Carta del Turismo Culturale dell’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) dell’UNESCO, adottato nel 1999: “Le attività del turismo e di protezione del patrimonio devono portare benefici alle comunità locali e procurare loro dei mezzi importanti e le giustificazioni per prendere in carica e mantenere il loro patrimonio e le loro pratiche culturali”. La libera circolazione delle guide europee è già applicata dall' Italia da decenni fin dalla Direttiva 1992/51/CEE , sostituita poi dalla Direttiva 2005/36/CE. In base a questa vengono applicati : a) il riconoscimento delle qualifiche professionali per il diritto di stabilimento; viene richiesta un’integrazione della formazione; b) la prestazione di servizi temporanea e occasionale in altro Stato membro; non viene richiesta alcuna integrazione della formazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a pressioni enormi da parte della Commissione Europea sul Dipartimento Politiche Europee italiano, per far modificare le modalità di effettuazione della “prestazione temporanea”, ottenendo di eliminare i controlli sull’ effettiva temporaneità, eliminando i limiti territoriali e premendo per far diventare nei fatti continuativa la prestazione temporanea. In base all’art. 57 del Trattato dell’UE : “il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini”. Invece l’Italia ha modificato la sua legge per adattarsi alle pressioni. Le lobby dei grandi Tour Operator europei (E.T.O.A.), le multinazionali del turismo stanno imponendo i loro interessi, dettando le regole, in una logica neo-coloniale che lascerà l' Italia priva di una delle sue risorse più importanti. Volutamente confondono i termini che definiscono le due figure delle guide e degli accompagnatori. Con un attivismo di lobbying senza confronto, vogliono dichiaratamente far fare tutte le visite guidate in Italia alle persone che accompagnano i gruppi in provenienza dall’estero, rilasciando loro dei tesserini ingannevoli e illegittimi di “tour guide” (cf. sito web Etoa : http://www.etoa.org/tour-guide-id-card ). La Commissione Europea (nella Relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo) ha scritto: “La Commissione ha potuto constatare che all’origine dei problemi di libera circolazione vi è, il più delle volte, la confusione tra due professioni diverse ma complementari: le guide turistiche e gli accompagnatori. Questo profilo (degli Accompagnatori) non deve essere confuso con quello della Guida. La volontà di certe Associazioni di avere accesso ad una professione diversa rappresenta una questione che, evidentemente, va oltre le garanzie previste dall’attuale ordinamento comunitario in vigore” (Bruxelles, 3-2-2000 COM 2000-17, § 273, 275, 281). Il precedente Governo aveva deciso (a luglio 2013) che la Legge Europea 2013 andava approvata con procedura d'urgenza, perché le altre materie in essa contenute andavano in procedura di infrazione. Non sono stati quindi ammessi emendamenti. Ma la questione delle guide turistiche non era in fase di procedura di infrazione. L’Eu Pilot, prima comunicazione interlocutoria, non avrebbe potuto evolversi in procedura di infrazione, se il precedente Ministro delle Politiche Europee Moavero Milanesi (in carica nel 2013 - 2014) avesse risposto alla Commissione Europea che la legge italiana in materia di guide turistiche non viola il diritto europeo, ma non ha risposto. Vari raggruppamenti politici hanno manifestato opposizione all' articolo 3. Sei Ordini del Giorno (9/1327/ 8- 9- 11- 23- 29- 34) sono stati presentati da Deputati di vari raggruppamenti politici e sono stati approvati dal Ministro delle Politiche Europee Moavero Milanesi. Gli Ordini del Giorno hanno riconosciuto che l'art. 3 si basa sull' erronea applicazione della Direttiva Servizi (2006/123/CE) alla professione di guida turistica, riconoscono il danno che l'art. 3 comporta per la qualificazione delle guide turistiche, per la corretta illustrazione del Patrimonio e dell'identità culturale italiana, per l'occupazione del comparto, per l'erario italiano e impegnano il Governo a un riordino normativo dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica. In particolare l' ODG 9/1327/11 (Morani, Manfredi, Iori, Malpezzi, Cimbro, Moretti, Simoni, Melilli, del PD) : "ricadendo la disciplina delle guide turistiche sotto la diretta applicazione della direttiva sulle professioni e non su quella relativa ai servizi del mercato interno, il presupposto della supposta violazione della normativa interna a quella europea, nell'ambito della suddetta procedura EU Pilot, di cosiddetta pre-infrazione, risulta, dunque, essere erroneo". Lo stesso ODG impegna il Governo "nelle more di una legge di riordino complessivo in materia e in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, una esplicita proroga della legislazione vigente in materia, anche al fine di scongiurare possibili confusioni normative che potrebbero arrecare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano". L'ODG 9/1327/9 - del Relatore in Commissione XIV Alli impegna il Governo "a rispondere, nell'ambito del sistema Eu Pilot, ai rilievi formulati con la procedura 4277/12/MARK, chiedendo alla Commissione europea di valutare se l'applicazione della normativa da essa prospettata non sia in contrasto con il principio di sussidiarietà; ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché, attraverso le opportune modifiche alla direttiva sui servizi nel mercato interno e alla direttiva sulle qualifiche professionali, si tenga conto della specificità dell'attività delle guide turistiche, anche rispetto a quella dell'accompagnatore e, in coerenza con il principio di sussidiarietà, siano fatti salvi i tratti essenziali delle medesime professioni propri di ciascun ordinamento nazionale". L’ODG 9/1327/8 - Iacono, Mosca, Gozi, Amoddio, Zappulla, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Farina Gianni, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Ventricelli, Schirò, Planeta : “la professione di guida turistica è regolamentata, fin dal 1992, dalle direttive europee riguardanti la formazione e le qualifiche professionali, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli acquisiti in altro Stato membro, sia per quanto attiene la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale di professionisti provenienti da altro Stato membro – disciplina che trova la sua diretta applicazione nella Direttiva 2005/36/CE, sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali», recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; come specificano il Considerando 31 e la deroga di cui all'articolo 3 della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, non si applicano alle professioni le disposizioni della medesima direttiva, restando, quindi, impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, sia riguardo all'esercizio della professione che alla libera prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo in altro Stato membro; in base a quanto stabilito dall'articolo 57 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e dall'articolo 5.3 della Direttiva 2005/36/CE, il prestatore proveniente da altro Stato membro deve adeguarsi per l'esecuzione della sua prestazione professionale alle stesse condizioni e alle norme professionali imposte dal paese ospitante ai propri cittadini (secondo il principio della parità di trattamento); nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati, vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali …” Deputati Europei di diverso orientamento, l’ On. Sergio Cofferati (PD) e l’On Roberta Angelilli (UCD), precedente Vice-Presidente del Parlamento Europeo (insieme ad altri Deputati di diversi raggruppamenti), in varie occasioni oralmente e per iscritto, hanno confermato l’errata applicazione alle guide turistiche della Direttiva Servizi (2006/123/CE) al posto della Direttiva Professioni (2005/36/CE). Il precedente Ministro Moavero Milanesi (il 1-8-13) aveva “assicurato che gli ODG accolti dal Governo verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima Legge Europea” (!). Il 17-4-14 la Commissione X della Camera dei Deputati (Attività Produttive, Commercio e Turismo) approvava all’unanimità la Risoluzione 8-00052 “Revisione organica della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica” che impegnava il Governo: “a intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, per tutelare la professionalità della figura di guida turistica sia facendo rispettare il principio di sussidiarietà, in base al quale devono restare inalterate le caratteristiche essenziali della professione richieste dalle leggi nazionali, sia attivandosi per ottenere la corretta applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva «professioni» al posto di quelle legate alla direttiva «servizi»; a procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali; ad assumere iniziative normative immediate per sospendere, in attesa di una nuova disciplina normativa della materia, l’efficacia dell’articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l’applicazione della previgente legislazione statale e regionale”. Il Ministro del MiBACT Franceschini aveva proposto di approvare un articolo di legge che prevedeva la sospensione dell’art. 3, in attesa di una legge di riordino della professione di guida. Numerose volte sono stati presentati in Parlamento emendamenti per la sospensione dell'articolo sulla guida nazionale. Il Dipartimento Politiche Europee ha impedito la sospensione dell’art.3, sostenendo che si sarebbe riavviata una procedura di infrazione. Eppure avevamo ampiamente dimostrato che il diritto europeo non imponeva la modifica di legge del 2013 sulle guide turistiche. Il 9-10-13 sono state approvate dal Parlamento Europeo modifiche della Direttiva Europea 2005/36/CE, contenute nella nuova Direttiva sulle Qualificazioni Professionali 2013/55/UE, recepita dall’Italia con Decreto Legislativo n. 15 del 28-1-2016. I comma 1 e 2 (dell’art. 3 della Legge 97 / 2013) vanno oltre il diritto europeo e oltre le modifiche portate alla Direttiva Qualifiche Professionali con la nuova Direttiva 2013/55/UE. Il comma 3 si ispira alla (già citata) Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-2-1991 e al DPR del 13-12-1995. LaSentenza stabilisce che: "i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata". La Sentenza Europea del 1991 è stata recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13-12-1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche) che stabilisce, all' art.2 : "Le Regioni individuano … ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico e artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate … che abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica”. Il DPR del 1995 considera che le “guide specializzate” (di cui parla la Sentenza del 1991) sono le guide “abilitate” e ciò non è stato contestato dall’ UE. In base a tale DPR, nel 1996, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide abilitate sono stati definiti dalle Regioni mediante Delibere Regionali. Il comma 3 riconosce la competenza delle Regioni (la Conferenza Unificata) per l’individuazione di tali siti.
Di seguito la proposta di Federagit di modifica della Legge 97 / 2013 art 3: L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente : (Modifiche alla legge 6 agosto 2013, n. 97 , art. 3, in materia di disciplina delle guide turistiche). 1. I cittadini dell'Unione Europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro esercitano la professione di guida turistica, per quanto riguarda : a) il diritto di stabilimento e b) la prestazione temporanea e occasionale, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Europea Qualifiche Professionali 2005/36/CE, (recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n° 206 del 9-11-2007), delle successive modifiche contenute nella Direttiva Europea 2013/55/UE (recepita dall’Italia con Decreto Legislativo n. 15 del 28-1-2016) e dell'art. 57 del Trattato dell'Unione Europea (TFUE). (Tale comma è proposto in sostituzione del comma 2 dell’art.3 della Lg 97 / 2013, che è formulato in maniera sbagliata e dannosa per l’Italia). 2. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica, sentita la Conferenza Unificata e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa (“Motivi Imperativi di Interesse Generale”) quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali, è sospeso l’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e gli atti legislativi, giuridici ed amministrativi da esso discendenti, restando invece applicabile la previgente legislazione statale e regionale.
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