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03 | 12 | 2023
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 INQUADRAMENTO  FISCALE DELLE  GUIDE  E  GLI  ACCOMPAGNATORI  TURISTICI :
 
1) 2022. Lavoratori autonomi occasionali. Comunicazione obbligatoria preventiva all'Ispettorato del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro hanno pubblicato la nuova Nota congiunta n. 393 del 1-3-2022 : le guide turistiche sono escluse dagli ambiti di applicazione.
Le guide turistiche in regime del lavoro autonomo occasionale (senza Partita IVA e con ritenuta d'acconto al 20 %) non sono soggette alla comunicazione obbligatoria preventiva all'Ispettorato del Lavoro.

La nuova Nota (ad integrazione della nota n. 29 dell’11-1-2022 e delle FAQ contenute nella nota n. 109 del 27-1-2022) esclude le guide turistiche dal campo di applicazione, in quanto professioni intellettuali ricadenti sotto l'art.2229 del Codice Civile (vedi punto 12 della Nota).
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-INL-DCGIURICA-393-01032022-nuove-FAQ-comunicazioni-collaboratori-occasionali.pdf

La disposizione è contenuta nel Decreto "Fisco e Lavoro" n. 146 del 21-10-2021, convertito nella Legge n. 215 del 17-12-2021 "Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro" (art. 13 comma 1).
La norma è entrata in vigore il 21-12-2021.

Nota del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato del Lavoro n. 29 del 11-1-2022 :
"Ambito di applicazione: soggetti interessati :
il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori."
Non riguarda gli Enti del Terzo Settore.

"Restano escluse :
le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli art. 2229 del Codice Civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

Il citato articolo del Codice Civile n. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) dice : "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi".

Le Guide e gli Accompagnatori rientrano tra le professioni per le quali è necessaria l'iscrizione in elenchi.
 
 Nota del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato del Lavoro del 11-1-2022 :
 Nota n.109 del 27-1-22 - vedi FAQ n. 5 :
 

 
2) Regime del "lavoro autonomo occasionale".
Quando si inizia l'attività lavorativa di Guida o di Accompagnatore Turistico, o si lavora in maniera saltuaria, si può optare per questa modalità.
Il "lavoro autonomo occasionale" non prevede l'apertura della Partita IVA.
Anni fa (con legge del 2003), le condizioni erano più chiare : si poteva rientrare in questa modalità fino a quando non si superavano i 5.000 € di incassi e 30 giorni lavorativi in un anno. Al superamento di queste soglie bisognava aprire la Partita Iva e iscriversi all'INPS nella Gestione Separata.
Nel 2015, questa norma è stata abrogata.
Il regime autonomo occasionale può essere adottato solo se l'attività è esercitata in maniera non continuativa e non abituale. Quando un'attività diventa abituale e continuativa, si deve aprire la Partita IVA.
Quando si supera la soglia dei 5.000 € di incassi l'anno, c'è l'obbligo di iscriversi all'INPS, alla Gestione Separata. Si pagano i contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 €. (Questa norma è contenuta nella Legge n. 326 del 2003 - conversione in legge del Decreto Legge 269, art. 44).
Si emette una ricevuta e si applica la ritenuta d'acconto del 20 %.
 
I lavoratori autonomi occasionali sono inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del Codice Civile quale "persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
 

 
3) Quando si esercita l'attività di Guida o di Accompagnatore Turistico in maniera professionale, occorre avere una Partita IVA. Il Codice Ateco per le due professioni è il 79.90.20.
 

4) Il REGIME  FORFETTARIO  PER  LE  PARTITE  IVA  è estremamente favorevole.

La legge di bilancio 2023 (legge n.197 del 29-12-2022) ha ampliato la platea dei beneficiari del Regime Forfettario a coloro che hanno un fatturato annuo inferiore a 85.000 €. Se rientrano nelle condizioni elencate, possono usufruire dell'imposta al 15%.

2022 : l'obbligo di fattura elettronica per i Regimi Forfettari è entrato in vigore il 1-7-22 solo per coloro che hanno superato 25.000 € di fatturato l'anno precedente (la fattura elettronica è comunque obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, scuole comprese).

Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfettario :

le spese dell'anno precedente non devono superare 5.000 euro,

nell'anno precedente, i redditi da lavoro dipendente percepiti non devono superare i 30.000 € ...
Se si rientra in tale Regime :
- Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
- L'imposta unica è del 15 %.
- Per le nuove attività, l'aliquota è del 5 %  per 5 anni.
- Non si paga l'addizionale Irpef regionale e comunale. 

- Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, può fare domanda a inizio anno e pagare la quota fissa in maniera ridotta.
Tuttavia se no si paga l'intera quota fissa, non si matura l'anno contributivo, ma solo 8 mesi.
- Non si deve versare l'IRAP.
- Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
- Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
- Sulla fattura non si effettua la ritenuta d'acconto del 20 % e si incassa l'intero ammontare lordo.
 Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’' art. 1, comma da 111 a 113.
 Operazione
non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.

 Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell' art. 58 e 59 della Legge 190  / 2014".
- Per gli accompagnatori che adottano il Regime Forettario, non si incassa e non si versa l'IVA.
- Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
- Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
- Le tasse si pagano secondo le scadenze abituali, il 16 giu e il 16 nov.
- Non si deve compilare il Modello I.S.A. = "Indice Sintetico di Affidabilità" che ha sostituito lo Studio di Settore.

- Non si deve compilare l'Esterometro (la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate nei confronti di Paesi non UE (cf. Comunicato Stampa dell' Agenzia delle Entrate del 17- 6- 2019).

- Non si deve compilare lo Spesometro.

- Non si devono comunicare le operazioni effettuate nei confronti dei "Paradisi Fiscali" o "Black List".

- Non si deve compilare l' Intrastat.

 
P.S. Il Regime Forfettario era già stato ottenuto nella Legge di Stabilità (Legge n. 190 del  2014) per coloro che hanno un fatturato annuo inferiore ai 20.000 euro.
Nella Legge di Stabilità (n. 208 del 2015), il fatturato per le guide e gli accompagnatori (Codice Ateco 79.90.20) era stato innalzato a 30.000 euro (si intende il totale delle fatture lorde pagate durante l'anno precedente).
Dal 2019 si può adottare il Regime Forfettario, se il fatturato è inferiore a 65.000 €.
La legge di bilancio 2023 (art. 12 e 13) ha ampliato la platea dei beneficiari del Regime Forfettario a coloro che hanno un fatturato annuo inferiore a 85.000 €.

5) Coloro che superano i 85.000 € di fatturato annuo (lordo) adottano il regime fiscale ordinario. Può anche essere preferito da coloro che hanno spese superiori al 33 % (che nel regime forfettario vengono detratte forfettariamente).


6) Le guide e gli accompagnatori NON devono iscriversi alla Camera di Commercio. La guida e l'accompagnatore non sono una "ditta individuale", ma svolge attività inquadrabile come "lavoro autonomo esercente arti o professioni".


7) Esenzione  IVA:

L'attività delle guide è esente IVA.

Le guide che non applicano la “prestazione occasionale” e che non rientrano nel “Regime Forfettario” sulla fattura scrivono:

“Esente  IVA  art. 10,  com. 22,  D.P.R.  633  del  26-10-72  e  successive  modifiche”.

Il comma 22 considera esenti IVA "le prestazioni ... inerenti alla visita  di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici ..."

Risoluzione 5 aprile 1973, prot. n. 528068:   “Si precisa che l'esenzione si applica non solo ai rapporti direttamente intercorrenti tra i visitatori ed i musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini zoologici e simili, ma ad ogni prestazione inerente alla visita di tali luoghi. Pertanto, i servizi resi dalle guide turistiche, che si estrinsecano nell'accompagnare i turisti nelle visite ai predetti luoghi, devono considerarsi esenti da Iva”.

L’attività degli accompagnatori non è esente IVA. Se non rientrano nel Regime Forfetario, l’aliquota è del 22%.


8)  Se la fattura supera 77,47 euro, occorre applicarvi una marca da bollo da 2,00 euro.
Se si invia la fattura per e-mail, scrivere : "Imposta di bollo di 2,00 € assolta sull’originale".  
       I  2,00 € possono essere messi in conto al committente.

 
9)  L' Indice Sintetico di Affidabilità (I.S.A.) ha sostituito lo "Studio di Settore".
Coloro che hanno optato per il Regime Forfettario non devono compilarlo.
Le Guide e gli Accompagnatori Turistici che applicano il Regime Ordinario devono compilare il Modello ISA
Devono fornire le seguenti informazioni :
a) numero di mezze giornate, b) di giornate intere.
E' consigliabile scrivere tali dati nella fattura.

10) Precedente “Regime dei Minimi” . Tale regime rimane ad esaurimento per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento di 35 anni e fino al compimento del quinquennio. Oppure si può optare per il Regime Forfettario.
 

11) La manovra finanziaria di settembre 2011 (Legge 148 del 14- 9- 11, art. 3, com. 5, punto e), ha introdotto l'obbligo per il professionista di stipulare un' assicurazione "di Responsabilità Civile (R.C.) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".  Tale obbligo riguarda tuttavia solo le professioni che hanno un Ordine Professionale, non riguarda le guide. La stipula di un'assicurazione per la "responsabilità civile" è facoltativa.
Alcune Regioni tuttavia hanno posto, per legge regionale, questo obbligo per le guide e gli accompagnatori turistici.

12)  Obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture effettuate nei confronti di paesi considerati "paradisi fiscali"  (Black List). 

Le guide che operano in regime di "prestazione occasionale" o del Regime Forfettario non sono soggette a tale obbligo.

Le altre guide sono "esenti IVA", ma non "fuori dal campo di applicazione dell' IVA". 

I soggetti titolari di partita IVA che hanno effettuato una fattura nei confronti di un' Agenzia avente sede in uno dei Paesi inseriti nella "Black List" devono inviarne comunicazione all' Agenzia delle Entrate.

Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati.

Rientrano in tali Stati, a titolo esemplificativo :  Hong Kong, Liechtenstein, Malesia, Repubblica di San Marino, Singapore, Svizzera.

L'elenco dei Paesi inseriti nella "Lista Nera" potrebbe cambiare. Alcuni Paesi potrebbero fuoriuscirne.

La comunicazione va fatta trimestralmente.


13) INTRA-STAT : obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture emesse nei confronti di agenzie europee: le guide turistiche ne sono esonerate.

Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 / E (21-6-2010), è scritto: 

 Quesito 14: Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di Guida Turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat, anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA, in virtu' dell'articolo 10, prima comma, n.22, del DPR 633 del 1972.?
 Risposta: Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del DPR 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonorato dalla presentazione degli elenchi intrastat.


 
14)      IRAP  (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
 
Novità 2022 : l'IRAP la pagano solo le imprese.
Chi ha optato per il Regime Forfettario non deve versare l'IRAP.
A seguito di alcune Sentenze della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la  Circolare 45/e del 13- 6- 08 :  il professionista che opera "in assenza di autonoma organizzazione o di lavoro altrui" non deve versare l' IRAP.
N.B. Queste note sono a titolo divulgativo. Occorre comunque necessariamente fare riferimento al proprio commercialista.
 
Impegno sindacale : dal 2011 Federagit- Roma ha fatto parte del Coordinamento chiamato Consulta delle Professioni, cui partecipano rappresentanti di centinaia di professioni a partita IVA. Negli ultimi anni, importanti risultati sono stati ottenuti :
(1) il blocco dell'aumento dell'INPS (vedi sezione) e dal 2017 la diminuzione dell'aliquota INPS per la Gestione Separata e (2) il nuovo Regime Forfettario.