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17 | 07 | 2026
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                                                                                      LA  PROFESSIONE  DI  ACCOMPAGNATORE  TURISTICO
                                                                                  DEVE  RIMANERE  REGOLAMENTATA
                                                   PER  LA TUTELA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERSONE  AFFIDATE  A  LORO, 
                                                                         DEVE  RIMANERE L'ESAME DI ABILITAZIONE E
                             NON DEVE RICADERE SOTTO LA LEGGE DELLE PROFESSIONI  NON  REGOLAMENTATE (lg n. 4 del 2013) ! 
                                                                               
(16-6-2026)
 
1) La Sentenza della Corte Costituzionale n. 196 / 2025 ha dichiarato illegittimi gli articoli della Legge della Regione Toscana che riguardano gli Accompagnatori Turistici (Pubblicazione in G. U. 24/12/2025).

 In sintesi la Sentenza :

La legge impugnata è la Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). 
 
Il ricorso è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (come è scritto all'inizio della Sentenza).
La Sentenza riguarda anche altre Professioni Turistiche, come la Guida Ambientalistica, ma ci limitiamo qui a trattare la parte che riguarda l' Accompagnatore Turistico.
Sono dichiarati illegittimi gli articoli dal n. 99 al n. 101 per l'Accompagnatore Turistico.
(Per la Guida Ambientalistica sono dichiarati illegali gli articoli dal n. 102 al 110).
In base alla Costituzione, art. 117, la materia "Professioni" è materia "concorrente" tra Stato e Regioni. 

Varie Sentenze della Corte Costituzionale hanno stabilito che "l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato», mentre rientrerebbe «nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale». 

Secondo l ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le Regioni non hanno il potere di «dar vita a nuove figure professionali». La Regione, nell’introdurre e disciplinare le nuove figure professionali dell’Accompagnatore Turistico e della Guida Ambientale, avrebbe travalicato i limiti della competenza legislativa concorrente attribuitale dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, in quanto alle Regioni sarebbe precluso introdurre nuove figure professionali in assenza della preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore statale.

Il legislatore statale si sarebbe limitato a dettare la definizione generale delle "professioni turistiche", ai sensi del art. 6 del Decreto Legislativo n. 79 del 2011 (Codice del Turismo) : «quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati».

Per la Corte Costituzionale, tale generica definizione non è sufficiente. Per la Regione Toscana, tale art. 6 della legge nazionale, tra le "professioni turistiche", prevede e descrive l'attività professionale propria dell’accompagnatore turistico (art. 6 del Codice del Turismo, Allegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011). 

2) Nostra posizione e parere

a) A nome di migliaia di Accompagnatori Turistici abilitati non riteniamo accettabile che il nostro tesserino professionale non valga più niente.  In un paese come l'Italia, non si può affermare che, per svolgere la professione di Accompagnatore, non ci sia bisogno di competenze certificate. Migliaia di professionisti risultano danneggiati enormemente da tale Sentenza, ma anche gli utenti non potrebbero contare su servizi di qualità.

La professionalità richiesta ad un Accompagnatore non è inferiore a quella richiesta alla Guida Turistica, è diversa. Le due professioni sono complementari. L'accompagnatore deve saper risolvere problemi di tutti i tipi in Italia e all'estero, con grandi responsabilità sulla sicurezza dei clienti affidati a loro.

Tutte le Regioni hanno regolamentato la Professione di Accompagnatore Turistico. Anche il Ministero del Turismo l'ha considerata regolamentata.

La preoccupazione espressa dal Ministero del Turismo (8-6-26) circa la non accettazione da parte della Commissione Europea di professioni regolamentate, dovrebbe distinguere il diritto europeo dalle pressioni sulla Commissione Europea da parte di operatori turistici che puntano ad ottenere lavoratori pagati al di sotto dell’equo compenso in relazione alla professionalità coinvolta.

La Direttiva Europea 2018/958/UE, con il Considerando n. 2 afferma : “In assenza nel diritto dell’Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professionenel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità”.

Al Considerando n. 17 e all’ Art. 6 vengono ribaditi i “motivi imperativi di interesse generale (o pubblico) riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia” tra i quali : “la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori, la prevenzione dell’evasione fiscale, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica culturale e di politica sociale”, ecc.

Al Considerando n. 18 : “Spetta agli Stati membri stabilire il livello di tutela che intendono offrire agli obiettivi di interesse pubblico e il livello appropriato di regolamentazione, entro i limiti della proporzionalità. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto ad un altro Statomembro non significa che le norme di quest’ultimo siano sproporzionate e quindi incompatibili con il diritto dell’Unione”.

All’Art. 1 . “la presente Direttiva non pregiudica la competenza e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione ...

All’Art. 7, al fine di valutare la proporzionalità, (comma 2) “gli Stati membri prendono in considerazione:

b)l’impatto della libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione … sulla qualità del servizio prestato.

Lo Stato italiano non ha il dovere di accettare le pressioni. Non c’è in questo caso il ricatto dei fondi del PNRR, come è avvenuto per la legge sulla guida turistica.

b) La professione di Accompagnatore Turisticonon è affatto nuova, non è stata istituita dalla Regione Toscana, come afferma la Sentenza della Corte Costituzionale n. 196 / 2025.

Prima del 1983 era già in vigore il Regio Decreto Legge del 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella Legge 1249 del 17 giugno 1937 (che riprendeva una legge del 1919). 

Dal sito webwww.normattiva.it (il portale ufficiale della normativa vigente, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)  : il Regio Decreto risulta tutt'ora in vigore, : gli articoli da 1 a 3 sono stati abrogati solo nel 2010  (con Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-01-18;448

La Professione di Accompagnatore Turistico si chiamava "corriere", è cambiato solo il nome, non è una "nuova" professione ! In inglese si chiamava "courier". 

Agli Accompagnatori italiani che accompagnano gruppi di italiani all'estero, nessun paese del mondo richiede di conseguire il tesserino del paese visitato. 
Già con la legge del 1937, era stato compreso che non si potevano applicare le norme italiane sui "corrieri" agli accompagnatori che provenivano dall'estero, in accompagnamento di turisti stranieri :
L'Art. 13, tutt'ora in vigore : "
Le disposizioni ... non si applicano ai corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri ...".

Questa norma, già presente nella legge del 1937, permette di evitare opposizioni da parte della Commissione Europea e delle lobby dei Tour Operator europei.

Le professioni di guida e di "corriere" turistico erano regolamentate per motivi di sicurezza delle persone che vengono affidate a loro. Ricadevano pertanto sotto la Legge di Pubblica Sicurezza.

Per le professioni turistiche, e in particolare per gli accompagnatori, il “motivo imperativo di interesse generale” “sicurezza” è rilevante.

c) Quando era stata approvata la Direttiva 2013/55/UE, che modificava la Direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, il Governo italiano aveva dovuto inviare alla Commissione Europea l'elenco delle professioni che intendeva mantenere regolamentate,giustificando tali regolamentazioni con i cd "motivi imperativi di interesse generale".Tale elenco, inviato dal Governo nel febbraio 2016, è consultabile ai seguenti link :

https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/piano-nazionale-riforma-professioni/

(https://www.affarieuropei.gov.it/media/4698/pnr.pdf)

Si può vedere che l'Accompagnatore è incluso nell'elenco delle Professioni che il Governo Italiano ha inteso mantenere regolamentate, elenco che non è stato contestato dalla Commissione Europea.

Il Dipartimento per gli Affari Europei, a nome del Governo italiano, aveva presentato il Piano Nazionale di Riforma delle Professioni (realizzato in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l'Isfol, le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di Categoria). 

Al link segnalato, la Professione di Accompagnatore Turistico è trattata a pag. 130 - 131 (nel web a pag. 135 - 136) e quella di Guida Turistica a pag. 136 - 138 (nel web a pag. 141 -143). 

Il Governo italiano scriveva alla Commissione Europea :

a) Definizione“La figura dell'accompagnatore turistico è complementare a quella della guida e ha funzioni distinte da essa. L'accompagnatore viaggia insieme al gruppo, è una figura che opera in maniera transfrontaliera. Infatti si può definire l'accompagnatore turistico come colui che, per professione, accompagna accoglie, assiste, coordina gruppi e/o singoli, in occasione di viaggi o eventi, su tutto il territorio nazionale o all'estero, dirige e supervisiona lo svolgimento del viaggio, cura la corretta attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, garantisce accoglienza ed assistenza in porti, aeroporti, stazioni, strutture e luoghi dove siano richieste le sue prestazioni professionali, fornisce informazioni pratiche, notizie d'interesse turistico delle zone di viaggio e transito, non possiede competenze specifiche relative al patrimonio ed ai beni culturali ed archeologici le quali sono competenze specifiche delle Guide Turistiche”.

b) Il motivo imperativo di interesse generale coinvolto è la “protezione dei consumatori”, in quanto “Soltanto un professionista adeguatamente preparato può permettere il corretto svolgimento del viaggio”.

c) “La formazione riguarda conoscenze e competenze multi-disciplinari complesse; la conoscenza fluida della lingua italiana e di almeno una lingua estera, la geografia turistica italiana ed europea, le tecniche turistiche, I' organizzazione turistica, la legislazione turistica e doganale, le tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, del dialogo interculturale, le norme di etica professionale … L'esame di abilitazione è necessario per valutare le conoscenze multidisciplinari e le competenze tecnico-pratiche.”

d) Linee per una proposta di legge :

Se si approva una legge “leggera” e poi si demanda alle Regioni di integrare la normativa, si va incontro a nuove contestazioni e ricorsi. Proprio la Sentenza della Corte Costituzionale n. 196 / 2025 ha dimostrato che le Regioni non possono legiferare, aggiungendo norme che lo Stato non ha definito.

Per la definizione si può recepire quella del Governo sopra citata. Va aggiunto :
l'accompagnatore agisce da mediatore linguistico tra i clienti e coloro che erogano i servizi.
La prestazione dell’Accompagnatore Turistico può espletarsi :
a) nel settore “incoming” (in Italia),
b) nel settore “outgoing” (all’estero).

Anche per le materie della formazione, possono essere recepite quelle scritte dal Governo che devono essere considerate come materie d'esame.

Riteniamo di primaria importanza che  rimanga l'esame di abilitazione, come è sempre stato e come il Governo aveva scritto alla Commissione Europea.

La professione di accompagnatore non deve ricadere sotto la legge n. 4 / 2013 delle professioni non regolamentate.

- Titolo di studio : Diploma di Scuola Superiore di Istruzione Secondaria almeno quinquennale.

- Almeno una lingua straniera al livello B2 (secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER).

(Nota : riteniamo necessari livelli di qualificazione più elevati, sia per gli accompagnatori che per le guide, ma ci atteniamo a quanto è stato imposto per la legge sulle guide).

- Elenco nazionale degli Accompagnatori abilitati tenuto dal Ministero del Turismo.

- Tesserino professionale unico nazionale rilasciato dal Ministero del Turismo.

Riconoscimento delle abilitazioni già conseguite. Le Regioni forniscono i nominativi al Ministero.

- Sì ai corsi di formazione propedeutici all’esame di abilitazione facoltativi.

No ai corsi abilitanti (che si concretizzano nella compra-vendita dei titoli).
Il candidato deve poter accedere all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di seguire un corso.

- Gli accompagnatori (o i capo-gruppo), che provengono dall’estero in accompagnamento del gruppo straniero, non residenti in Italia, e che tornano nel loro paese a fine tour, possono assistere il gruppo e svolgere eventuali traduzioni nella lingua del gruppo o dei clienti singoli, senza dover conseguire l’abilitazione italiana.

Se risiedono in Italia, si adeguano alla normativa italiana. Se già esercitavano in un altro paese, fanno riconoscere il titolo straniero.